Collegio Costruttori Edili
Bologna, 8 aprile 2015
ALLA IMPRESE ASSOCIATE
=LORO SEDI=
c.a. – Titolare/Legale Rappresentante
– Responsabile progettazione edilizia/impiantistica
Serv: Tecn. Prot. n. 567 – CP/df
Oggetto: Nuove disposizioni in materia edilizia per l’infrastrutturazione digitale degli edifici. Art. 135-bis del Testo Unico dell’edilizia. Obblighi relativi ad atti di “autorizzazione edilizia” presentati dopo il 1 luglio 2015. Etichetta volontaria dell’edificio predisposto “digitale”.
La conversione in Legge del c.d. “Decreto Sblocca Italia” (Legge 11 novembre 2014, n. 164) ha introdotto, all’interno del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), nuove norme obbligatorie per l’infrastrutturazione digitale degli edifici (cfr. ns. circ. n. 1184/2014).
Nuovi equipaggiamenti degli edicici e definizioni
Dispone il nuovo art. 135-bis del Testo Unico dell’edilizia – disponibile presso gli uffici e sul sito internet di ANCEBOLOGNA, www.ancebologna.it, come allegato alla presente circolare – che tutti gli edifici di nuova costruzione, per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015, dispone la legge, “devono essere equipaggiati con una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete”.
Tale obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, anche in caso di interventi edilizi che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del Testo Unico dell’edilizia, ovvero:
La legge prevede inoltre: “Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di acceso dell’edificio con il punto terminale di rete.”.
Per gli stessi interventi edilizi, nonchè per le ristrutturazioni edilizie/urbanistiche, a partire dal 1° luglio p.v. scatta l’obbligo della predisposizione di un c.d. “punto di accesso, ovvero un punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
Nel corso dei prossimi mesi cercheremo di chiarire con le diverse componenti professionali interessate (progettisti, fornitori di connessione a banda larga, impiantisti) e con le Autorità regolatorie competenti (MIT, Regione E-R, Comuni), cosa debba precisamente intendersi per “punto di accesso” ai sensi della normativa commentata.
Etichetta volontaria “edificio predisposto alla banda larga”
Gli edifici conformi a questi obblighi potranno esporre la targa “predisposto all banda larga“: un’etichetta volontaria e non vincolante che potrà essere utilizzata ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, con la finalità di valorizzarne il valore e l’etichetta potrà essere rilasciata solamente da un tecnico abilitato, riteniamo che possa essere lo stesso tecnico che ha progettato la componente impiantistica dell’infrastrutturazione digitale dell’edificio.
L’adeguamento anticipato a tale normativa potrà costituire una occasione per promuovere commercialmente gli immobili che si realizzano sulla base della qualità tecnologica sviluppata.
Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.
IL DIRETTORE
Carmine Preziosi
Materiale disponibile presso gli uffici e sul sito internet di ANCEBOLOGNA, www.ancebologna.it, come allegato alla presente: Art. 135-bis Testo Unico dell’edilizia.